|
|
||
La faccenda era finita alla Corte dei conti di Venezia la quale aveva ravvisato l'illiceità del comportamento degli amministratori e, con sentenza del 23 gennaio del 2008, li aveva condannati a risarcire il danno causato al Comune restituendo l'intera somma in questi termini: il quattordici per cento per ogni componente la Giunta, relativamente agli assessori che avevano approvato quella delibera, ed il trenta per cento a carico del Direttore generale per avere espresso parere favorevole alla delibera, per avere steso il contratto e per avere liquidato la parcella di 60 mila euro alla Fineco. Il Collegio giudicante aveva infatti ritenuto l'attività posta in essere dagli amministratori comunali fonte di danno per l'ente, data l'assenza di una corrispondente utilità della consulenza in quanto era stato affidato un incarico ingiustificato, potendo lo stesso essere svolto dagli stessi uffici comunali ed in quanto il compenso pagato in rapporto all'operato della società era stato comunque ritenuto esorbitante e inadeguato.
Ex amministratori e dirigente avevano posto appello a questa sentenza. L'avv. Marcello Fracanzani, per gli appellanti ha cercato di evidenziare la mancanza di una professionalità adeguata, all'interno della struttura comunale, per portare avanti l'incarico affidato dalla Giunta ed ha sottolineato la congruità della parcella richiesta. Lunga ed articolata la sentenza dei giudici della Procura Generale presso la Corte dei conti di Roma, chiamati ad esprimersi sull'appello dei ricorrenti, volta ad annullare tutte le argomentazione della difesa ed a riconoscere la validità dei colleghi veneziani della Corte stessa. La consulenza, in merito all'ottenimento del contributo regionale per il Centro di eccezione dell'area Fratelli, poteva essere tranquillamente effettuata da personale del Comune, hanno affermato i giudici, ed il lavoro svolto dalla Fineco per quella cifra non è stato ritenuto idoneo a pretendere una somma del genere anche perché, sottolineano i giudici della Corte dei conti romana «alcune attività avrebbero potuto essere svolte unicamente dopo la realizzazione del Centro di eccellenza che all'epoca del pagamento del compenso non risultava costruito».
«È fuori discussione - continua la sentenza - che le prestazioni che figurano nell'elenco dello schema di contratto allegato alla delibera del 2004 (mai stipulato) e che vanno dalla "elaborazione di obiettivi e strategie per lo sportello informativo, la formazione e l'incubatore di impresa" fino alla fine dell'elenco stesso, non sono state mai eseguite in quanto presupponevano la realizzazione del Centro di eccellenza "Ezzelino" che, in realtà, non è mai stato realizzato».
Oltre ai 60 mila euro, secondo la decisione dei giudici della Procura Generale presso la Corte dei conti di Roma, gli ex amministratori ed il Direttore generale dovranno pagare anche la rivalutazione monetaria della somma, dal quattro settembre 2003, gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e le spese di giudizio pari a 1208 euro.
